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Sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche e altri enti

Con ordinanza 12.9.2023 n. 26368 la Corte di Cassazione ha affermato che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di determinati soggetti (tra i quali le associazioni sportive dilettantistiche), di importo annuo non superiore a 200.000,00 euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti di quest’ultimo mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’art. 108 co. 1 del TUIR.

Per beneficiare del regime di favore, occorre però che:

  • i corrispettivi erogati siano necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
  • sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.