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Lavoratori in ufficio con mascherina per tutela COVID 19

Decreto Legge “recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Art.18 – CIG ordinaria per i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica.

Non necessità di accordo sindacale, è sufficiente l’informazione, consultazione ed esame congiunto, da svolgersi anche in via telematica. Domande da presentare entro la fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Art.22 – Congedo parentale per genitori lavoratori del settore privato con figli fino a 12 anni: indennità del 50% della retribuzione, con contribuzione previdenziale figurativa. Previsto anche Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla gestione separata INPS.

Diritto all’astensione dal lavoro per genitori dipendenti del settore privato con figli tra 12 e 16 anni, a condizione che non ci siano altri genitori che fruiscono di sostegno al reddito o con diritto ad astensione dal lavoro.

In questo caso, nessuna indennità o contribuzione figurativa, ma diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Possibilità di bonus per l’acquisto di baby-sitting fino al limite di 600 euro complessivi durante l’emergenza.

Art.25 – Periodo in quarantena con sorveglianza attiva per lavoratori del settore privato è equiparato a malattia.

Art.26 – Professionisti con partita IVA al 23.2.202 e lavoratori iscritti alla gestione separata INPS: indennità una tantum di 500 euro, non tassata a fini IRPEF e addizionali.

Art.45 – Sospensione per 60 gg. dell’avvio di procedure di impugnazione di licenziamenti e per lo stesso termine sospensione di quelle avviate dopo il 23.2.2020. Per lo stesso termine, il datore di lavoro non può licenziare per giustificato motivo oggettivo.

Art.48 – Per 9 mesi dalla entrata in vigore del decreto:

  • garanzia del Fondo centrale PMI presso Mediocredito centrale concessa a titolo gratuito
  • importo massimo per ciascuna impresa: 5 milioni di euro.

Art.54 – Trasformazione in crediti di imposta di imposte anticipate riferite a perdite non ancora computate fiscalmente per cessione di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti.

Art. 55 – Per microimprese e PMI:

  • impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti a fronte di crediti esistenti alla data del 29.2.2020
  • proroga fino al 30.9.2020 per prestiti non rateali;
  • sospensione fino al 30.9.2020 di mutui e altri finanziamenti rateali e leasing , senza nuovi o maggiori oneri; possibilità di sospendere solo il rimborso del capitale;
  • estensione della garanzia del Fondo PMI fino al 33% per le operazioni sopra descritte

Art.57 – Proroga al 20 marzo 2020 dei termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria

Art.59 – Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente sono sospesi i versamenti da autoliquidazione di ritenute e contributi e IVA che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno o in unica soluzione o in 5 rate.

Art.60 – Corresponsione di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro per i titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro.

Art.61 – Riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Art.62 – Riconoscimento a negozi di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1

Art.63 – Detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro per le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art.64 – Sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Art.65 – Sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Art.69 – Istituzione al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali si segnalano:

  • il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE
  • il piano straordinario per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero
  • l’internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale

Art. 85 – Istituzione del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020 destinato a sostenere tali settori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19

Art.102 – Disposizioni dirette a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.