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Limitazioni alle compensazioni dei crediti dei sostituti d’imposta

L’art. 3, commi da 1 a 3 del DL 26/10/19 n. 124 ha posto una stretta ulteriore alle compensazioni dei crediti verso l’erario in F24, imponendo nuove restrizioni:

1. Tutti i crediti relativi ad imposte da dichiarazioni, per la parte che eccede l’importo di Euro 5.000,00, possono essere portati in compensazione solo dopo 10 giorni dalla presentazione della relativa dichiarazione. Questa norma, finora applicabile solo ai crediti IVA, viene estesa agli altri tributi (IRPEF, IRES, IRAP, ADDIZIONALI, IMPOSTE SOSTITUTIVE) e ai crediti derivanti dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta.

2. I crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta possono essere compensati in F24 solo presentando il modello tramite i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisco On Line)